Sez. 1, Sentenza n. 1580 del 28/05/1973 (Rv. 364408 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA DELLA RELATIVA PRONUNCIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA E COMPETENZA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA CONVOCAZIONE DEL DEBITORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA DELLA RELATIVA PRONUNCIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La sentenza della Corte costituzionale del 16 luglio 1970 (che ha dichiarato illegittimo l'art 15 della legge fallimentare in quanto non prevede l'Obbligo del tribunale di convocare il debitore prima di dichiararne il fallimento) non spiega effetto nel giudizio di opposizione, in corso del quale essa sia sopravvenuta, se la violazione dell'Obbligo predetto non sia stata dedotta con l'atto di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)