Sez. 1, Sentenza n. 380 del 19/11/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 215138 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta parziale - Inammissibilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti. Infatti, non è ammissibile una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore soltanto al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato, come è esplicitamente previsto dall'art. 438 cod. proc. pen. laddove parla di richiesta di definizione nell'udienza preliminare del processo riguardante il singolo imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)