Sez. 6, Sentenza n. 3115 del 30/06/1994 Cc. (dep. 13/09/1994) Rv. 199445 - 01
Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore | Termine per impugnare - Competenza a disporre la restituzione - Appartiene al giudice dell'impugnazione - Provvedimento di restituzione adottato dal giudice "a quo" - Incompetenza funzionale - Nullità - Sussistenza.
Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore
La competenza a disporre la restituzione nel termine per impugnare appartiene al giudice competente per l'impugnazione stessa, onde l'ordinanza, con la quale il giudice "a quo" provveda sull'istanza di restituzione in termini per impugnare, è nulla, per incompetenza funzionale di detto giudice, stante l'inequivoca disposizione dell'art. 175 comma quarto cod. proc. pen.. (Fattispecie in tema di restituzione in termini per proporre ricorso per Cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)