Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357
Art. 50 Promozione a magistrato di tribunale
1. La promozione alla categoria di magistrato di tribunale, prevista nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, e' disposta su parere motivato del Consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza.
2. Il parere e' comunicato all'interessato e al Ministro.
3. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facolta' di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro trenta giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.
Art. 51 Ammissione al concorso per magistrato di corte di appello
1. L'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di corte di appello e' deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato del Consiglio giudiziario.
2. Il parere e' comunicato all'interessato ed al Ministro.
3. L'interessato, in caso di parere contrario, ha facolta' di presentare deduzioni al Consiglio superiore, entro quindici giorni dalla comunicazione; il Ministro puo' formulare in ogni caso osservazioni a norma dell'art. 11 della legge.
4. Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia il parere per l'ammissione al Concorso e' riservato al Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 52 Produzione dei titoli nei con corsi e negli scrutini
1. La determinazione del periodo al quale debbono riferirsi i lavori giudiziari a norma dell'art. 158, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore. Il provvedimento previsto dal terzo comma e' adottato dal Comitato di presidenza.
2. Le stesse disposizioni si applicano per la determinazione dei periodi previsti negli articoli 163, secondo comma, e 164, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario.
Art. 53 Ordine delle promozioni per scrutinio
1. La facolta', prevista nell'art. 172, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di derogare all'ordine delle promozioni quando ricorrono speciali esigenze di servizio, spetta al Consiglio superiore della magistratura.
Art. 54 Reclami e ricorsi
1. Scaduto il termine di trenta giorni indicato nell'articolo 12 della legge, il Consiglio superiore prende in esame i reclami proposti, ed entro i trenta giorni successivi approva la graduatoria quando non vi riscontra violazioni di legge.
2. Alle decisioni del Consiglio superiore sui ricorsi previsti nell'art. 13 della legge si applica la disposizione dell'art. 167, settimo comma, dell'ordinamento giudiziario.
3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore che abbiano fatto parte di commissioni di concorso o di scrutinio non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio sui reclami e sui ricorsi proposti, a norma degli articoli 12 e 13 della legge, avverso gli atti e le deliberazioni delle commissioni stesse. 3
Sezione 2ª. Guarentigie e disciplina
Art. 55 Provvedimenti in materia di inamovibilita'
1. I provvedimenti previsti negli articoli 2, secondo comma, e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, sono adottati in conformita' di deliberazione motivata del Consiglio superiore, osservate le formalita' prescritte dall'articolo 4 dello stesso decreto.
2. Nei casi previsti nei quarto e quinto comma dell'art. 3 sopra citato non e' richiesto il parere del Consiglio giudiziario.
Art. 56 Poteri di sorveglianza del Ministro
1. Per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge, il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari e puo' chiedere ai capi di corte informazioni sul conto di singoli magistrati.
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 58
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 59
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 60
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 61
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Art. 62
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109
Sezione 3ª. Attribuzioni particolari
Art. 63 Competenza del Consiglio e del Ministro in ordine a particolari provvedimenti
1. I provvedimenti previsti negli articoli 7, 12, secondo comma, 37 e 112 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati, su richiesta del Ministro, con l'osservanza delle forme previste nell'art. 17 della legge.
2. Restano ferme le facolta' attribuite al Ministro negli articoli 10 e 162, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232.
Art. 64 Autorizzazione alle funzioni di arbitro
1. L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario e' concessa dal Consiglio superiore, che ne informa il Ministro.
Art. 65 Incompatibilita' per vincoli di parentela o di affinita'
1. La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore.
Titolo secondo. Disposizioni di carattere transitorio e finale
Art. 66 Elezioni
1. Nella prima attuazione della legge:
a) le attribuzioni di cui all'art. 18, numeri 1 e 2, della legge sono esercitate dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) la comunicazione prescritta dagli articoli 22, secondo comma, lettera b), e 24, secondo comma, lettera b), e' fatta al Presidente della Repubblica;
c) l'esemplare del verbale da trasmettersi alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura a norma degli articoli 22, secondo comma, lettera a), e 24, secondo comma, lettera c), e' inviato alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura costituito a norma del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che ne curera' la trasmissione alla nuova segreteria.
Art. 67 Segreteria
1. Le attribuzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria dell'attuale Consiglio superiore fino all'entrata in funzione della segreteria del nuovo Consiglio.
Art. 68 Revisione dello scrutinio
1. Contro le deliberazioni delle sezioni dell'attuale Consiglio superiore relative agli scrutini, l'interessato, se alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio non ha proposto istanza di revisione, ha facolta' di proporre al Consiglio superiore il ricorso previsto nell'art. 13 della legge, purche' non sia scaduto il termine previsto nell'art. 167, sesto comma, dell'ordinamento giudiziario.
2. Il Ministro, se non ha gia' chiesto la revisione, ha facolta' di proporre ricorso; in tal caso il termine previsto nell'art. 13, secondo comma, della legge, decorre dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
3. Se e' stata proposta l'istanza di revisione dal Ministro o dall'interessato, su di essa delibera il nuovo Consiglio superiore.
4. Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, le deliberazioni e gli elenchi relativi agli scrutini restano fermi.