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Sez. 1, Sentenza n. 12796 del 28/11/1991 (Rv. 474805 - 01)

Tributi locali (Comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Oggetto | Esercizio del diritto di contraddistinguere i prodotti fabbricati o commerciati nell'ambito delle facoltà riconosciute all'imprenditore dalle norme in materia di ditta e marchio - Eventuale effetto pubblicitario - Conseguenze - Applicazione dell'imposta sulla pubblicità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474805-01

Tributi locali (Comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità - Oggetto

Qualora l'imprenditore si limiti al mero esercizio del diritto di contraddistinguere i prodotti da lui fabbricati o commerciati nell'ambito delle facoltà riconosciutegli dalle norme in materia di ditta e marchio (artt. 2563 e 2569 cod. civ., artt. 12 e 13 R.D. 21 giugno 1942 n. 929) l'eventuale effetto pubblicitario, che direttamente o indirettamente ne possa derivare, non comporta di per sè l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, occorrendo, a tal fine, un fatto o comportamento ulteriore, idoneo a conferire all'azione di quell' imprenditore il carattere proprio dall'autonomo fenomeno pubblicitario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non assoggettabile ad imposta sulla pubblicità le scritte "TOTAL" apposte sulle colonnine di erogazione di carburante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 12, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)