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Sez. L, Sentenza n. 5327 del 16/06/1987 (Rv. 453909 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ANZIANITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - SUSSISTENZA DI ADEGUATO INTERESSE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453909-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ANZIANITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - SUSSISTENZA DI ADEGUATO INTERESSE - NECESSITÀ.*

La durata del rapporto di lavoro subordinato, ossia l'anzianità di servizio, non costituisce oggetto di un diritto soggettivo (e nemmeno di uno status), ma un connotato del rapporto e quindi un dato di fatto (rilevante a molteplici effetti), l'esame del quale non può essere limitato da termini di prescrizione, questa riguardando - secondo il regime e le vicende proprie di ciascuno - solo i diritti. Pertanto, detta anzianità può essere fatta oggetto di accertamento giudiziale in funzione dei diritti da essa derivanti, finché, non essendo questi prescritti, sia configurabile al riguardo un adeguato interesse. (V 4812/86, mass n 447512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)