Sez. 2, Sentenza n. 4679 del 16/04/1992 (Rv. 476842 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere | Domande dirette al ripristino delle parti comuni - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Estensione alla domanda di risarcimento danni conseguente al deprezzamento delle parti comuni - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere
La legittimazione dell'amministratore, quale è prevista dall'art. 1130 cod. civ. per gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non si estende oltre i limiti delle domande dirette al ripristino delle parti comuni nel loro normale stato e non comprende, quindi, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento delle parti comuni, dell'immobile che, non essendo diretta alla conservazione dell'immobile, resta nella esclusiva disponibilità dei singoli condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)