Approvazione della convenzione con la «Societa' anonima delle autostrade di Venezia e Padova» per la concessione della costruzione ed esercizio dell'autostrada Padova-Venezia
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di iniziare i lavori dell'autostrada Padova-Venezia;
Udito il parere del commissario governativo per l'autostrada Pedemontana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 5 novembre 1929 inscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 243 tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Societa' anonima delle autostrade di Venezia e Padova, con sede in Venezia, per la concessione della costruzione ed esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Padova e Venezia, della lunghezza complessiva di km. 26.370.
Art. 2
1. Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere di costruzione per la strada sopra cennata.
Art. 3
1. Alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli.
2. Le operazioni relative a dette espropriazioni saranno eseguite dalla Societa' concessionaria.
3. La Societa' stessa potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici.
4. Il Ministero stesso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinera' pure la somma che in via provvisoria dovra' depositarsi per indennita' di espropriazione e per gli altri risarcimenti che ai terzi possano competere.
5. Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
6. Ogni variante o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere sara' approvata con lo stesso procedimento.
7. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 4
1. Le disposizioni della legge sui lavori pubblici, e, del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, statali e provinciali e delle loro dipendenze, nonche' le relative servitu' e doveri delle proprieta' laterali, sono applicabili alla strada di cui si tratta. Per quanto riguarda lo sbarramento della strada e il divieto di introdursi ad estranei non autorizzati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal Titolo 5° della legge dei lavori pubblici e dal vigente regolamento di polizia ferroviaria.
Art. 5
1. Gli agenti della Societa' delle autostrade di Venezia e Padova, che dovranno prestare giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni per quanto riguarda il compito di far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla strada stessa.
Art. 6
1. Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici, saranno stabilite le norme che occorreranno per la circolazione sull'autostrada, in aggiunta ed in deroga a quelle riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, approvate con R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.
Art. 7
1. Le somme che verranno rimborsate dalla Societa' a norma dell'art. 14 della convenzione, saranno versate in conto entrate del Tesoro.
2. Quelle che si ricaveranno per effetto dell'applicazione, ad opera compiuta, della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, sul contributo di miglioria, andranno a totale beneficio dell'Erario e saranno, anch'esse, versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
Art. 8
1. La Casse di risparmio, anche in deroga dei propri statuti, sono autorizzate a concedere mutui e sovvenzioni alla Societa' delle autostrade di Venezia e di Padova capitalizzando il sussidio degli enti pubblici ed accettando in cessione i certificati di liquidazione di annualita' rilasciati dallo Stato. Le garanzie tanto degli enti pubblici come dello Stato rimangono inderogabili anche nei casi di decadenza e di riscatto.
Art. 9
1. La convenzione stipulata con la Societa' delle autostrade di Venezia e di Padova e' esente dai diritti di segreteria e verra' registrata col pagamento della sola tassa di L. 10 a carico della Societa' concessionaria.
2. Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili strettamente necessari per la costruzione dell'autostrada, sue pertinenze ed accessori, saranno egualmente registrati con la predetta tassa fissa di L. 10.
Art. 10
1. Il presente decreto andra' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' prestato al Parlamento per essere convertito in legge.
2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1929 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Bianchi - Mosconi -
Ciano - Acerbo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 136. - Mancini.