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Riforma degli ordinamenti sanitari

Testo in vigore al

Art. 18

1. Al quarto capoverso dell'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituiti i seguenti:
«Dello stesso Consiglio il Prefetto e' presidente, e ne fanno parte il medico provinciale, il veterinario provinciale, l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della Provincia, l'ufficiale sanitario del capoluogo stesso».
«Al detto ufficiale sanitario non e' applicabile l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45».
«Gli attuali componenti dei Consigli provinciali di sanita' scadranno dalla carica il 31 dicembre 1923».

Art. 19

1. Il Consiglio superiore di sanita':

  1. a) porta la sua attenzione sui fatti, riguardanti la igiene e la sanita' pubblica del Regno, dei quali e' informato dal Ministero dell'interno;

  2. b) propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche, che giudichera' convenienti ai fini dell'Amministrazione sanitaria;

  3. c) compila l'elenco delle industrie insalubri;

  4. d) approva i campioni di prodotti chinacei preparati dall'azienda del chinino di Stato;

  5. e) nomina i componenti il Consiglio di amministrazione del Collegio per gli orfani dei sanitari in Perugia, nel caso di cui all'art. 18 dello statuto, approvato col R. decreto 22 marzo 1906, n. 406;

  6. f) da' il suo parere in tutti i casi, nei quali e' richiesto dal Ministro dell'interno.

Art. 20

1. Il voto del Consiglio superiore di sanita' deve domandarsi, per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:

  1. 1° su tutti i regolamenti da emanarsi dalle Amministrazioni centrali, riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica;

  2. 2° sull'elenco dei colori nocivi;

  3. 3° sulla determinazione dei sali di chinino da acquistarsi, prepararsi e lavorarsi dal Ministero delle finanze, della forma dei relativi preparati e dei modi di distribuzione di questi;

  4. 4° sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termini delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sulle indicazioni delle condizioni di carattere generale sull'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;

  5. 5° sui grandi lavori di utilita' pubblica per cio' che riguarda l'igiene; sulle domande per le opere di bonifica di prima categoria; sulle opere, di cui all'art. 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o su quelle che interessano piu' Provincie;

  6. 6° sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni, e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

  7. 7° sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti, di cui all'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396.

2. E' abrogata ogni altra disposizione che attribuisce consultazione obbligatoria al Consiglio superiore di sanita', in casi non contemplati dal presente decreto.

Art. 21

1. Il Consiglio provinciale di sanita':

  1. a) porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari Comuni della Provincia;

  2. b) propone al Prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;

  3. c) nomina i componenti elettivi della Commissione permanente delle farmacie e un componente della Commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

  4. d) approva la tariffa dei compensi per le indagini di interesse privato eseguite nei laboratori di vigilanza igienica;

  5. e) propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa della malaria delle abitazioni e dei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini;

  6. f) da' il suo parere in tutti i casi, nei quali e' richiesto dal Prefetto della provincia.

Art. 22

1. Il voto del Consiglio provinciale di sanita' deve domandarsi, per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:

  1. 1° sui regolamenti locali d'igiene;

  2. 2° sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti a scopo igienico;

  3. 3° sul regolamento provinciale di polizia zoojatrica e sulle relative tariffe;

  4. 4° sul regolamento per gli ufficiali sanitari della Provincia;

  5. 5° sui regolamenti edilizi, piani regolatori e simili, sulla scelta dei locali e sui progetti di edifici scolastici, sui progetti e piani di cimiteri, sui progetti di opere per provvista di acqua potabile, opere igieniche, ospedali, per i quali siano chiesti mutui di favore col concorso dello Stato o mutui con altri Enti, sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione di ufficio di opere di tale natura, sui regolamenti speciali per l'applicazione della legge 12 luglio 1896, n. 303;

  6. 6° sulla variazione ai limiti del lavoro notturno, posti dal 3° comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, 10 novembre 1907, n. 818, e sulle concessioni di ammissione di donne e di fanciulli al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;

  7. 7° sulle piante organiche delle farmacie;

  8. 8° sui capitolati delle condotte sanitarie medico-chirurgiche, veterinarie e farmaceutiche;

  9. 9° sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

  10. 10° sulla conferma e il licenziamento degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;

  11. 11° sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario comunale, nei casi indicati dagli articoli 38, ultimo comma; 39, secondo comma, e 41, ultimo comma, del presente decreto, e contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorita' sanitaria e gli esercenti illegalmente;

  12. 12° sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale.

2. E' abrogata ogni altra disposizione che attribuisce consultazione obbligatoria al Consiglio provinciale di sanita' in casi non contemplati nel presente decreto.

Art. 23

1. All'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
«Il medico provinciale:
«a) si tiene in corrispondenza con i medici circondariali per tutto cio' che riguarda la igiene e la sanita' pubblica;
«b) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei Comuni, degli istituti sanitari, in tutta al provincia, e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti;
«c) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione della Provincia, riferendone al Prefetto ed al Provveditore agli studi competente;
«d) sovraintende al laboratorio provinciale di igiene e di profilassi ed assiste la Deputazione provinciale nel servizio igienico sanitario di competenza;
«e) informa il Prefetto di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute nella Provincia, gli propone i provvedimenti di urgenza reclamati dalla pubblica incolumita', qualora non siano stati adottati, o adottati in modo insufficiente dal Sottoprefetto;
«f) promuove dal Prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanita' per sottoporgli le questioni ed averne il parere in tutte le materie, sulle quali deve essere per legge sentito;
«g) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi e dei capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;
«h) espone al Prefetto i bisogni e i desideri attinenti ad interessi igienici della Provincia;
«i) ispeziona, straordinariamente, le farmacie della provincia assistito, di regola, da un chimico o farmacista, designato dal Prefetto;
«l) propone al Prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorita' sanitaria nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;
«m) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della Provincia».

Art. 24

1. Il medico circondariale:

  1. a) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari comunali del proprio circondario per tutto cio' che riguarda l'igiene e la sanita' pubblica;

  2. b) veglia sul servizio sanitario e sulla condizione igienica dei Comuni, sugli istituti sanitari e sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione del circondario e, in genere, sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari, riferendone al Sottoprefetto e al medico provinciale;

  3. c) informa il Sottoprefetto ed il medico provinciale di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute, sottoponendo al Sottoprefetto i provvedimenti di urgenza reclamati dalla pubblica incolumita';

  4. d) espone al medico provinciale i bisogni ed i desiderati attinenti ad interessi igienici del circondario;

  5. e) ispeziona le farmacie del proprio circondario, assistito di regola da un chimico o farmacista, designato dal Sottoprefetto;

  6. f) redige la relazione annuale sullo stato sanitario del circondario.

Art. 25

1. Al 3° comma dell'art. 18 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
«In tutti gli altri casi l'ufficiale sanitario sia comunale, sia consorziale, deve essere scelto fuori dei medici condotti e la sua nomina sara' fatta per concorso, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento».

Art. 26

1. Possono partecipare al concorso per il posto di ufficiale sanitario, indipendentemente dall'eta', i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti i quali abbiano prestato, per almeno 6 anni, servizio effettivo nell'Amministrazione sanitaria del Regno.

Art. 27

1. All'art. 19 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' aggiunto il seguente comma:
«Ove il bisogno lo richieda e torni piu' utile al servizio di vigilanza igienica e di profilassi, il Prefetto puo' nominare un ufficiale sanitario intercomunale, promuovendo di ufficio la costituzione del consorzio agli effetti della ripartizione della spesa».

Art. 28

1. L'ufficiale sanitario puo' essere dispensato dal Prefetto, con decreto motivato, udito il Consiglio provinciale di sanita', quando sia riconosciuto inabile al servizio e quando la dispensa sia ritenuta necessaria nell'interesse del servizio.

2. Spetta, altresi', al Prefetto provvedere nelle stesse forme, al collocamento a riposo dell'ufficiale sanitario.

3. Contro il provvedimento del Prefetto, e nei casi di dispensa per inabilita' al servizio e in quelli di dispensa per ragioni di servizio e di collocamento a riposo, e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che provvede, definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Art. 29

1. All'art. 20 del testo unico delle leggi sanitarie l° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
«Gli ufficiali sanitari comunali sono considerati come ufficiali governativi e come tali dipendono direttamente, oltre che dal sindaco o presidente del consorzio, dalla autorita' sanitaria circondariale, della quale eseguiscono gli ordini».

Art. 30

1. All'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
«L'ufficiale sanitario comunale:
«a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene costantemente informato il medico circondariale;
«b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione, riferendone al sindaco ed al medico circondariale;
«c) denuncia sollecitamente a questo ultimo, e contemporaneamente al sindaco, tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, nonche' la trasgressione alle leggi ed ai regolamenti sanitari;
«d) assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari, ordinati, sia dall'autorita' comunale sia dalle autorita' superiori;
«e) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale dello stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni che ricevera' dal medico circondariale».

Art. 31

1. All'ufficiale sanitario, per gli accertamenti ed il rilascio dei certificati che le vigenti disposizioni gli demandano, e' dovuto - quando essi seguono nell'esclusivo interesse privato - un compenso a carico dei privati interessati.La misura di tale compenso per le singole prestazioni e le modalita' del relativo versamento da parte dei privati e della liquidazione verranno stabilite, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa.

2. Sulle somme versate dai privati per i compensi previsti dal presente articolo e' devoluta, in ogni caso, al Comune una quota non superiore al 25 per cento.

3. Nella liquidazione dei compensi, detratta la quota spettante al Comune, dovra' essere pure compreso, per una quota non inferiore al terzo di quella dovuta all'ufficiale sanitario, il personale che ha eventualmente coadiuvato negli accertamenti l'ufficiale sanitario stesso.

Art. 32

1. Dopo il 2° comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e' aggiunto il seguente comma:
«I Comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, secondo le norme fissate dal regolamento».

Art. 33

1. I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorita' sanitaria comunale e dalle autorita' superiori e, nell'ambito della rispettiva condotta, devono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i capitolati di oneri non ne facciano espresso cenno.

Art. 34

1. All'art. 26 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
«La Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanita', fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti della Provincia, distribuendo all'uopo i Comuni in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte ed alle presumibili fonti di reddito professionale di esse.
Uguale attribuzione spetta alla Giunta provinciale amministrativa per la determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina regolare in seguito a concorso, tenuto conto dell'importanza del servizio».

Art. 35

1. Il comma 2° dell'art. 30 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito dal seguente:
«La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal Prefetto ed e' composta nei modi da stabilirsi dal regolamento».
Inoltre e' aggiunto al detto articolo il seguente comma:
«Eguali norme regolano la nomina del personale addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, che saranno istituiti stabilmente dalla Provincia a termini degli articoli 8 e 9 del presente decreto».

Art. 36

1. All'art. 31 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' aggiunto il seguente comma:
«Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, e' computato agli effetti del biennio di prova».

Art. 37

1. All'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
«La dimissione del medico, del veterinario, del farmacista e della levatrice condotti, per la fine del periodo di prova, deve essere deliberato, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale con l'intervento dei due terzi dei consiglieri o dei membri della rappresentanza suddetta.
«Contro la deliberazione e' ammesso ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'art. 12, n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato in data 17 agosto 1907, n. 638, ovvero ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale».

Art. 38

1. All'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:
«Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta al medico, al veterinario, al farmacista o alla levatrice condotti se non siano loro stati comunicati gli addebiti, con la prescrizione di un termine di almeno 10 giorni per le discolpe.
«La deliberazione con la quale si comunica una punizione disciplinare deve essere motivata; inoltre, quando si tratti di licenziamento, devono concorrere gravi motivi, e, per la validita' dell'adunanza, e' richiesto l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e dei membri dell'assemblea consorziale.
«Contro la deliberazione di licenziamento e di sospensione per un tempo superiore ai tre mesi, e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi del n. 12 dell'art. 1 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639, e contro la decisione di questo, ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.
«Contro ogni altra punizione e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico 17 agosto 1907, n. 639.
«Finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via giurisdizionale, o non sia decorso il termine per produrlo, non si puo' far luogo a nuova nomina se non in via provvisoria.
«Quando la Giunta provinciale amministrativa decide del merito dovra' previamente sentire il Consiglio provinciale di sanita'».