Sez. L, Sentenza n. 3992 del 09/07/1984 (Rv. 435967 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO IN FAVORE DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO ACCERTATO IN FAVORE DEL LAVORATORE E NON SULLA SOMMA AL NETTO DI DETTA RITENUTA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO IN FAVORE DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO - ESCLUSIONE - RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO ACCERTATO IN FAVORE DEL LAVORATORE E NON SULLA SOMMA AL NETTO DI DETTA RITENUTA - NECESSITÀ.*
Il giudice, nel pronunziare sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro in favore del lavoratore, non è tenuto a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista, per i redditi di lavoro subordinato, dalla normativa tributaria del 1973 (o da quella previgente) giacché indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della sentenza di condanna, l'Obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza di condanna, ovvero sul lavoratore ove sia questo a porre in esecuzione la sentenza stessa senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente. Ne consegue che anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme svalutate vanno dal giudice determinati, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., sullo importo riconosciuto al lavoratore e non già sulla somma allo stesso risultante dovuta al netto della ritenuta anzidetta. (Conf 875/84, mass n 433074; (Conf 3912/82, mass n 421854; (Conf 5228/81, mass n 415999).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)