diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1370 del 11/04/1975 (Rv. 374911 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL CONTRORICORSO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374911-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL CONTRORICORSO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*

In forza dell'estensione, ai sensi dell'art 370 secondo comma cod proc civ, delle Disposizioni riguardanti il contenuto del ricorso per Cassazione, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile se la procura speciale al difensore, apposta sull'originale, non sia stata trascritta, nei suoi elementi essenziali, nella copia notificata, non consentendosi in tal caso alla controparte di controllare l'anteriorita del mandato rispetto alla notificazione dell'atto; tuttavia, in siffatta ipotesi, la procura esplica efficacia al limitato fine di attribuire al difensore del resistente la facolta di discutere la causa in udienza. (V 2961/69, mass n 342837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)