Sez. 1, Sentenza n. 11014 del 25/05/2005 (Rv. 584042 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Impugnabilità - Esclusione - Art. 181, primo comma, cod.proc.civ. - Immodificabilità e irrevocabilità - Art. 177, terzo comma, cod.proc.civ. - Revoca - Nullità - Effetti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti sia alla prima udienza, sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, non è impugnabile, per espresso disposto dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, non è, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del codice di rito, modificabile, né revocabile, a pena di nullità, dal giudice che la abbia pronunciata. (Nella specie, non essendo le parti comparse alla prima udienza di un giudizio di opposizione alla determinazione della indennità di espropriazione, né a quella successiva, ed essendo stata, pertanto, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., disposta la cancellazione della causa dal ruolo, e chiuso il verbale di udienza, comparso un avvocato, in sostituzione del difensore, per l'espropriato, era stato riaperto il verbale e revocata la cancellazione della causa dal ruolo, ed il procedimento era proseguito. La S.C., ritenuto nullo, alla stregua del principio di cui alla massima, il provvedimento di revoca, ha cassato senza rinvio la sentenza emessa al termine di tale procedimento, viziato, come la sentenza medesima, dalla violazione del principio del contraddittorio, per essere stato precluso al Comune espropriante, convenuto in giudizio, di conoscere lo svolgimento del processo successivo alla ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, e di costituirsi, sia pure tardivamente.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 181 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)