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Sez. 5, Sentenza n. 127 del 08/11/2011 Ud. (dep. 09/01/2012) Rv. 252664 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Bancarotta impropria - Aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - Applicabilità.
Stato
decisa il 2011-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252664-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile all'ipotesi di bancarotta impropria, considerato che l'art. 223, comma primo, l. fall., - prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 l. fall., si applicano le pene ivi stabilite - rinvia in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell'art. 223, comma primo, l. fall. alle pene previste dall'art. 216 l. fall. per la bancarotta propria, pene che si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall'art. 216 l.fall., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)