diritto.io

Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari

Testo in vigore al

Testo unico

Titolo I. Del collocamento a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma

Capo I. Collocamento a riposo, e diritto a pensione degli impiegati civili.

Art. 7 Legge 21 decembre 1890, n. 7321, art. 16

1. Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'eta' di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio; possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Capo II. Collocamento a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma, dei militari dell'esercito e dell'armata

Sezione 1ª. Collocamento a riposo per anzianità di servizio

Sezione 2ª. Collocamento a riposo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio

Sezione 3ª. Collocamento in posizione di servizio ausiliario