diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17375 del 16/07/2013 (Rv. 628481 - 01)

RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN GENERE | Entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi proposti successivamente, in controversie sottratte alla giurisdizione del G.A. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628481-01

RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN GENERE

Per effetto della previsione di cui all'art. 7, comma 8, del cod. proc. amm., che ammette il ricorso straordinario al Capo dello Stato solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, vanno considerati inammissibili i ricorsi straordinari proposti dopo il 16 settembre 2010 - data di entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - in controversie che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo l'operato dell'amministrazione scolastica, la quale, nel modificare la graduatoria finale di una procedura di selezione per la copertura di posti dell'area funzionale C, si era conformata ad un parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto quest'ultimo era stato proposto - sebbene in materia di impiego pubblico privatizzato, come tale sottratta alla giurisdizione amministrativa - in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 104 del 2010).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)