Sez. 1, Sentenza n. 3053 del 17/05/1984 (Rv. 435096 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - SOGGETTI PASSIVI - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - ATTIVITÀ SVOLTE DA UN CONSORZIO DI IMPRESE DIRETTE A RENDERE PIÙ FACILMENTE E PIÙ VANTAGGIOSAMENTE ACCESSIBILE IL CREDITO BANCARIO AI CONSORZIATI - INTERESSI PERCEPITI DAL CONSORZIO SULLE SOMME COSTITUENTI IL FONDO- RISCHI DEPOSITATO PRESSO BANCHE - REDDITO TASSABILE AI FINI DELL'ILOR - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - SOGGETTI PASSIVI - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - ATTIVITÀ SVOLTE DA UN CONSORZIO DI IMPRESE DIRETTE A RENDERE PIÙ FACILMENTE E PIÙ VANTAGGIOSAMENTE ACCESSIBILE IL CREDITO BANCARIO AI CONSORZIATI - INTERESSI PERCEPITI DAL CONSORZIO SULLE SOMME COSTITUENTI IL FONDO- RISCHI DEPOSITATO PRESSO BANCHE - REDDITO TASSABILE AI FINI DELL'ILOR - SUSSISTENZA.*
L'attività svolta da un consorzio di imprese secondo le sue norme statutarie, diretta a rendere più facilmente e più vantaggiosamente accessibile il credito bancario ai consorziati, mediante la prestazione organizzata di fideiussioni da parte degli associati a scopo di garanzia collettiva in favore degli istituti eroganti il credito, e la raccolta e la gestione in proprio, attraverso stanziamenti di organizzazioni ed enti pubblici e privati e contributi percentuali degli associati beneficiari dei fidi, di un fondo-rischi devoluto, in via diretta e immediata alla garanzia delle suddette operazioni di credito, costituisce Esercizio di attività commerciale rientrante (salvo quanto stabilito con efficacia innovativa dall'art. 19 della legge 12 agosto 1977 n. 675) nella previsione dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in quanto attività intermediaria nella circolazione del danaro, diretta al conseguimento di utilità economiche mediante rapporto non meramente interni agli associati, svolta in modo sistematico e continuativo con l'organizzazione di mezzi idonei a disposizione dello stesso consorzio, il quale, pertanto, a norma dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, deve considerarsi soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Ne consegue che gli interessi percepiti dal consorzio sulle somme costituenti il fondo-rischi depositate presso banche, pur se destinati ad accrescere detto fondo, non essendo assoggettati, a norma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma solo a ritenuta d'acconto, costituiscono reddito tassabile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR), ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)