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Sez. 5, Sentenza n. 1061 del 11/11/1968 Ud. (dep. 22/02/1969) Rv. 110385 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN SENTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110385-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE IN SENTENZA - FATTISPECIE.*

La motivazione della sentenza puo essere analitica o sintetica, ma deve contenere in ogni caso l'espressione chiara del convincimento del giudice in relazione ai vari aspetti della vicenda processuale, a questo imprescindibile Onere non ottempera la decisione che si limiti ad affermazioni apodittiche e trascuri circostanze salienti, pure sottoposte al suo esame. (fattispecie in cui era stata esclusa la 'gravita del casò, in tema di emissione di assegni a vuoto, con la seguente proposizione 'sia per l'importo stesso dell'assegno di non rilevante entita, sia in considerazione delle modalita della sua emissione a titolo di favorè).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)