Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 15/04/1976 (Rv. 380027 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PROPONIBILITA - PRINCIPIO DI DIRITTO FORMULATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - EFFETTO VINCOLANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PROPONIBILITA - PRINCIPIO DI DIRITTO FORMULATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - EFFETTO VINCOLANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La proponibilita in ogni ulteriore fase e grado del processo della eccezione di illegittimita costituzionale di una norma, senza alcuna preclusione derivante dalla mancata proposizione in precedenza (artt 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n 87), non soffre deroga nel giudizio di rinvio, ancorche l'eccezione si riferisca alla norma su cui si basa il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione. Invero, l'effetto vincolante di detto principio di diritto nel giudizio di rinvio (o nell'eventuale nuovo processo che si sia instaurato, dopo l'Estinzione del giudizio di rinvio, con la riproposizione della medesima domanda) opera con esclusivo riferimento all'interpretazione del contenuto della norma, non anche alla sua validita costituzionale, la cui attestazione non compete al giudice ordinario. (V 2707/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)