Sez. 2, Sentenza n. 8924 del 02/07/2001 (Rv. 547851 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) | Distacco dall'impianto centralizzato - Legittimità - Condizioni e conseguenze - Obbligo "propter rem" di contribuire alle spese di conservazione, ma non a quelle per l'uso del servizio - Fondamento - Obbligo di sostenere l'eventuale aggravio delle spese di gestione - Sussistenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)
Poiché tra le spese indicate dall'art. 1104 cod. civ., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'art. 1118, comma secondo, cod. civ., che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma secondo, cod. civ., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)