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Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 21/03/1997 (Rv. 503191 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Mutamento di mansioni del socio lavoratore - Necessità del consenso di tutti gli altri soci - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503191-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Le prestazioni espletate dal socio di una cooperativa di lavoro, che non sono riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sicché non trova applicazione la disciplina delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non possono neppure considerarsi accessorie ai sensi dell'art. 2345 cod. civ., dettato per le società per azioni ed applicabile alle cooperative ai sensi dell'art. 2516 cod. civ., nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale prevista per queste ultime, in quanto sono essenziali ed obbligatorie; conseguentemente non occorre il consenso di tutti i soci per la modifica delle mansioni assegnate al socio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)