Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari
Testo in vigore al
Art. 20 Correzioni di errori nel Registro e nella pubblicazione della registrazione
L'Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno o modello o nella pubblicazione della registrazione di propria iniziativa od a richiesta del titolare.
Se il titolare presenta una richiesta in tal senso si applica l'articolo 19. La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.
L'Ufficio pubblica le correzioni apportate in forza del presente articolo.
Capo III. Rinnovo della registrazione
Art. 21 Avviso di scadenza della registrazione
Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione l'Ufficio informa il titolare e tutte le persone i cui diritti siano iscritti nel Registro, ivi compresi i licenziatari, che la registrazione è prossima alla scadenza. Il mancato avviso non produce effetti sulla scadenza della registrazione.
Art. 22 Rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario
1. La domanda di rinnovo della registrazione contiene:
a) il nome della persona che chiede il rinnovo;
b) il numero di registrazione;
c) all’occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo.
2. Le tasse dovute in forza dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il rinnovo della registrazione sono le seguenti:
a) una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare;
b) all’occorrenza, la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 2246/2002.
3. Se viene effettuato nei modi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2246/2002, il pagamento di cui al paragrafo 2 si presume costituire richiesta di rinnovo, a condizione che contenga tutte le indicazioni prescritte dalle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo e dall’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
4. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo disposte dallo stesso articolo 13 e dal presente regolamento, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.
5.
Se la domanda di rinnovo non viene presentata o viene presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le tasse non vengono pagate o vengono pagate dopo la scadenza del termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nei termini, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare nonché, all’occorrenza, al richiedente il rinnovo ed ai titolari di diritti iscritti nel registro.
Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l’Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato.
In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato, l’Ufficio considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti a norma dell’articolo 2, paragrafo 4.
L’Ufficio constata che la registrazione è scaduta per tutti i disegni o modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente.
6. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è definitiva, l’Ufficio cancella il disegno o modello dal registro con effetto dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione.
7. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate a norma del paragrafo 2 sono restituite.
8. Può essere presentata una domanda di rinnovo unica per uno o più disegni o modelli, che facciano o no parte della stessa registrazione multipla, previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei disegni o modelli, a condizione che i titolari o i rappresentanti siano, in ogni caso, gli stessi.;
Art. 22 bis Rinnovo delle registrazioni internazionali che designano la Comunità
La registrazione internazionale deve essere rinnovata direttamente presso l’Ufficio internazionale come prescritto dall’articolo 17 dell’atto di Ginevra.
Capo IV. Trasferimento, licenze e altri diritti, modificazioni
Art. 23 Trasferimento
1. La domanda di registrazione del trasferimento a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario;
b) indicazioni sul nuovo titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
c) in caso di registrazione multipla, i dati relativi ai disegni o modelli registrati cui si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non interessi la totalità dei disegni o modelli;
d) documenti da cui risulti il trasferimento.
2. La domanda può contenere all'occorrenza il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).
3. La domanda si considera presentata soltanto dopo che sia stata pagata la relativa tassa. All'occorrenza l'Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), costituiscono prova sufficiente del trasferimento:
a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante, ovvero
b) la domanda, se presentata dall'avente causa, corredata di una dichiarazione firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante dalla quale risulti il consenso alla registrazione dell'avente causa, ovvero
c) la domanda corredata dal modulo di trasferimento o dal documento di trasferimento debitamente compilati, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante.
5.
Qualora non risultino soddisfatte le condizioni per la registrazione del trasferimento l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.
Se le irregolarità riscontrate non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.
6. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione del trasferimento per due o più disegni o modelli comunitari registrati purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni disegno o modello.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, al trasferimento di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. Il trasferimento viene annotato nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.
Art. 24 Registrazione di licenze e di altri diritti
1.
Alle registrazioni concernenti il rilascio o il trasferimento di una licenza, la costituzione o la cessione di un diritto reale su un disegno o modello comunitario registrato nonché alle registrazioni di atti di esecuzione forzata si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), paragrafo 2, paragrafo 3, paragrafo 5, e paragrafo 6. Se tuttavia il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di procedure concorsuali la richiesta della competente autorità nazionale di un'iscrizione in tal senso nel Registro non è soggetta a tasse.
In caso di registrazione multipla ogni disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate e procedure concorsuali indipendentemente dagli altri.
2. Se per un disegno o modello comunitario la licenza è stata rilasciata soltanto in relazione ad una parte della Comunità o per un periodo limitato, nella domanda di registrazione è indicato per quale parte della Comunità o per quale periodo è concessa la licenza.
3.
Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli 29, 30 o 32 del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché dal paragrafo 1 del presente articolo o da altri articoli pertinenti del presente regolamento l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.
Se le irregolarità constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di registrazione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di licenze e di altri diritti per disegni o modelli comunitari registrati. Le licenze, i diritti reali ed i provvedimenti di esecuzione forzata sono annotati nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.
5. La richiesta di licenza non esclusiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data d'iscrizione nel Registro del nuovo titolare.
Art. 25 Disposizioni particolari sulla registrazione di licenze
1. A richiesta del titolare del disegno o modello ovvero del licenziatario la licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza esclusiva.
2. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come sottolicenza quando è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel Registro.
3. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza territorialmente limitata quando è concessa per una parte della Comunità.
4. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza temporanea quando è concessa per un periodo determinato.
Art. 26 Cancellazione o modificazione della registrazione di licenze e di altri diritti
1. La registrazione di cui all'articolo 24 è cancellata a richiesta di una delle persone interessate.
2. La domanda deve recare:
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato oppure, in caso di registrazione multipla, il numero di ogni singolo disegno o modello; nonché
b) l'indicazione del diritto per il quale viene chiesta la cancellazione della registrazione.
3.
La domanda di cancellazione della registrazione di licenze e di altri diritti si considera presentata soltanto dopo che sia stata versata la tassa dovuta.
All'occorrenza l'Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa. Non è invece soggetta a tasse la richiesta della competente autorità nazionale intesa alla cancellazione di un'iscrizione in caso di procedure concorsuali che interessino il disegno o modello comunitario registrato.
4. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare l'avvenuta estinzione del diritto registrato oppure di una dichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentano alla cancellazione.
5. Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni per la cancellazione della registrazione l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di cancellazione.
6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 si applicano altresì alla richiesta di modificazioni della registrazione di cui all'articolo 24.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.
Capo V. Rinuncia e nullità
Art. 27 Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
b) il nome e l'indirizzo del titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
d) se la rinuncia riguarda soltanto alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla, l'indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia oppure dei disegni o modelli per i quali si mantiene la registrazione;
e) se il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di rinuncia parziale a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, una riproduzione del disegno o modello modificato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.
2.
Se il diritto di un terzo connesso al disegno o modello comunitario registrato è iscritto nel Registro, è sufficiente, come prova del consenso alla rinuncia, che una dichiarazione di consenso alla rinuncia sia firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante.
Se è stata registrata una licenza, la rinuncia al disegno o modello viene registrata tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all'Ufficio di aver informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. Se prima della scadenza del termine suddetto il titolare fornisce all'Ufficio la prova del consenso del licenziatario la rinuncia viene registrata immediatamente.
3. Qualora il diritto su un disegno o modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi ad un organo giudiziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal rivendicante o dal suo rappresentante costituisce prova sufficiente del consenso.
4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se tali irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo nega l'iscrizione della rinuncia nel Registro.
Art. 28 Domanda di dichiarazione di nullità
1. La domanda di dichiarazione di nullità di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
a) riguardo al disegno o modello comunitario registrato per il quale si chiede la dichiarazione di nullità:
i) il numero di registrazione;
ii) il nome e l'indirizzo del titolare;
b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:
i) una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di dichiarazione di nullità;
ii) inoltre, in caso di domanda presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello precedente su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità e che dimostrano il diritto del richiedente a far valere il disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento;
iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l'opera protetta dal diritto d'autore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto precedente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento;
iv) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari dell'elemento pertinente a norma di tale articolo nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall'ente interessato dall'utilizzazione impropria ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento;
v) qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al fatto che il disegno o modello comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, l'indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l'individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori;
vi) i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi;
c) riguardo al richiedente:
i) il nome e l'indirizzo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
ii) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata da una o più persone legittimate in forza dell'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.
3. L'Ufficio informa il titolare del deposito della domanda di dichiarazione di nullità.
Art. 29 Uso delle lingue nel procedimento di nullità
1. La domanda di dichiarazione di nullità è redatta nella lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002.
2. Quando la lingua procedurale non è quella usata per la presentazione della domanda, l'Ufficio provvede a far tradurre nella lingua procedurale le osservazioni che siano presentate dal titolare nella lingua della domanda.
3. Tre anni dopo la data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002 un rapporto in merito all'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo nonché, all'occorrenza, proposte miranti a limitare le spese che ne derivano per l'Ufficio, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 98, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. La Commissione ha la facoltà di presentare in anticipo il rapporto e le eventuali proposte di cui al paragrafo 3; il Comitato procederà al loro esame in via prioritaria se le agevolazioni di cui al paragrafo 2 determinano costi eccessivi.
5. Se la lingua in cui vengono presentati gli elementi di prova a sostegno della domanda è diversa da quella usata nel procedimento di nullità, il richiedente è tenuto a fornirne una traduzione in questa seconda lingua entro il termine di due mesi dalla presentazione degli elementi di prova.
6. Qualora, entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità od il titolare informino l'Ufficio di essersi accordati sull'uso di una diversa lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, e la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un mese dalla scadenza di detto termine.
Art. 30 Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità per inammissibilità
1.
Se l'Ufficio accerta che la domanda di dichiarazione di nullità non è conforme all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002, all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento o ad altre disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento, ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità entro un preciso termine.
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge la domanda per inammissibilità.
2.
Qualora l'Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate ne dà comunicazione al richiedente e lo informa che la domanda non sarà considerata presentata se le tasse dovute non saranno state versate all'Ufficio entro un preciso termine.
Le tasse versate dopo tale termine sono restituite al richiedente.
3.
La decisione di respingere la domanda di dichiarazione di nullità in forza del paragrafo 1 è comunicata al richiedente.
Il richiedente viene altresì informato quando la domanda si considera non presentata a norma del paragrafo 2.
Art. 31 Esame della domanda di dichiarazione di nullità
1. Se non la respinge in forza dell'articolo 30, l'Ufficio trasmette la domanda al titolare, invitandolo a presentare osservazioni entro un preciso termine.
2. In assenza di osservazioni del titolare, l'Ufficio può decidere sulla nullità in base ai documenti di cui dispone.
3. L'Ufficio trasmette le eventuali osservazioni del titolare al richiedente ed all'occorrenza invita quest'ultimo a pronunciarsi in merito entro un preciso termine.
4. Le notificazioni e comunicazioni in forza dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché le relative osservazioni sono trasmesse alle parti.
5. L'Ufficio può all'occorrenza invitare le parti a concludere una transazione.
6. Se l’Ufficio dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio della Comunità, notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale non appena questa è divenuta definitiva.
Art. 32 Pluralità di domande di dichiarazione di nullità
1.
Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità, l'Ufficio può decidere di riunire i relativi procedimenti.
L'Ufficio può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti.
2.
Se dall'esame preliminare di una o più domande risulta che il disegno o modello comunitario registrato può essere nullo, l'Ufficio ha la facoltà di sospendere gli altri procedimenti di nullità.
L'Ufficio informa gli altri richiedenti delle decisioni prese nel corso dei procedimenti che vengono proseguiti.
3. Una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello, l'esame delle domande per le quali il procedimento è stato sospeso a norma del paragrafo 2 si considera chiuso e i richiedenti ne sono informati. Tale chiusura dell'esame della domanda costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. Qualora l'esame della domanda si consideri chiuso a norma dei paragrafi 1, 2, e 3, Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate dal richiedente per la domanda di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.
Art. 33 Partecipazione del preteso contraffattore
Il preteso contraffattore che chieda di partecipare al procedimento in applicazione dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 6/2002 è soggetto alle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento e, in particolare, all'obbligo di presentare una dichiarazione motivata e di pagare la tassa di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.
Capo VI. Ricorsi
Art. 34 Contenuto del ricorso
1. Il ricorso contiene:
a) il nome e l'indirizzo del ricorrente a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
c) l'indicazione della decisione impugnata e della modificazione o dell'annullamento richiesti.
2. Il ricorso è presentato nella lingua procedurale in cui è stata redatta la decisione impugnata.
Art. 35 Rigetto del ricorso per inammissibilità
1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 del presente regolamento, la commissione di ricorso lo respinge in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.
2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento (CE) n. 6/2002 o ad altre disposizioni del presente regolamento, ed in particolare all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. Se le irregolarità non sono sanate nei termini, la commissione di ricorso respinge il ricorso in quanto inammissibile.
3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002, il ricorso si considera non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente.
Art. 36 Esame del ricorso
1. Al procedimento di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento svoltosi dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.
2. La decisione della commissione contiene:
a) la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso;
b) la data della pronuncia;
c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione;
d) il nome del cancelliere;
e) l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti;
f) le questioni oggetto della decisione;
g) una concisa esposizione dei fatti;
h) la motivazione;
i) il dispositivo, compresa all'occorrenza la decisione relativa alle spese.
3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di detta commissione.
Art. 37 Rimborso della tassa di ricorso
In caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso della tassa di ricorso qualora esso risulti equo in seguito alla violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.
Capo VII. Decisioni e notifiche dell'ufficio
Art. 38 Forma delle decisioni
1.
Le decisioni dell'Ufficio sono scritte e motivate.
Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti.
2.
Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso devono contenere l'avvertenza scritta che il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. Nell'avvertenza è inoltre opportuno richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.
Le parti non possono opporre l'omissione dell'avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.
Art. 39 Rettifica di errori nelle decisioni
Nelle decisioni dell'Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d'ufficio od a richiesta della parte interessata, dall'organo che ha preso la decisione.