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Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attivita' agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

2. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

  1. a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennita' compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;

  2. b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;

  3. c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonche' per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12;

  4. d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13.

3. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformita' alle norme della stessa.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonche' a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

5. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonche' gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 2

1. Qualora risulti una accertata inattivita' da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva numero 75/268/CEE, al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, ha facolta' di prescrivere un congruo termine alla regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socioeconomico delle comunita' montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.

2. Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni, regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge.

Art. 4

1. Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricita' e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovra' essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunita' europee del 18 marzo 1975.

2. Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma, nonche' gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

Art. 5

1. Una indennita' compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, e' concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purche' si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1.

2. Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidita' e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilita'.

3. L'indennita' compensativa puo' essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non e' inferiore ai tre ettari.

4. Nella verifica di tale condizione, le regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprieta', delle partecipazioni a proprieta' collettive, consortili, interessenze, regole, comunita' agrarie e simili, nonche' dei diritti attivi o di uso civico.

5. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attivita' lavorativa nell'azienda.

Art. 6

1. Le regioni, nei limiti indicati nell'articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonche' con l'osservanza di quanto previsto nell'articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilita' e le misure dell'indennita' compensativa per le zone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento, attenendosi ai criteri indicati nel sesto comma del presente articolo.

2. Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini l'indennita' verra' commisurata al numero delle unita' di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unita' di conto per UBA. L'importo totale dell'indennita' concessa non puo' superare 52,5 unita' di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.

3. Per la determinazione delle UBA si osserva quanto previsto nella tabella allegata alla presente legge.

4. Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione e' destinata alla commercializzazione e nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda; in questo secondo caso l'indennita' non potra' eccedere l'80 per cento dell'importo unitario dell'indennita' concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unita'.

5. Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente secondo comma, l'indennita' verra' commisurata, fino ad un massimo di 52,5 unita' di conto per ettaro, alla superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento nonche' alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

6. L'indennita' compensativa non potra', comunque, risultare inferiore a 16 unita' di conto per UBA o per ettaro.

7. Nel fissare la misura dell'indennita' compensativa, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, l'indennita' unitaria per UBA o per ettaro di superficie agricola utilizzata sara' determinata per scaglioni di ampiezza delle imprese, in modo da elevare al massimo l'indennita' per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.

8. Salvo che per le cooperative, le societa' di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennita' concessa non potra' superare in ogni caso quello corrispondente alle 35 UBA nella misura massima stabilita per zona da ciascuna regione.

9. Le regioni, nel definire le condizioni di ammissibilita' e le misure dell'indennita' compensativa, stabiliranno anche i modi per dare in ogni comune pubblicita' agli elenchi dei concessionari dell'indennita', con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario.

Art. 8

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno la meta' del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno la meta' del proprio reddito globale da lavoro.

Art. 9

1. La durata del piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non deve essere superiore ai nove anni.

2. Nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il predetto piano di sviluppo, e' incluso l'importo dell'indennita' compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

3. Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro di cui al precedente comma, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attivita' extra agricole, di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, puo' essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo, purche' il reddito da lavoro proveniente dall'attivita' dell'azienda agricola sia almeno pari al reddito comparabile per una unita' lavorativa uomo (ULU), definito secondo gli elementi di valutazione stabiliti nel medesimo articolo 17. Per le zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attivita' dell'azienda agricola e' abbassato al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.

Art. 10

1. Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformita' alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

  1. a) il concorso nel pagamento degli interessi e' fissato nella misura stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2 per cento;

  2. b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonche' per gli affittuari, mezzadri e coloni.

2. Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunita' montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attivita' turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attivita' artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, numero 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unita' di conto per azienda.

3. Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

4. La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilita' di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 11

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di 47 unita' di conto per ettaro il primo anno, 32 unita' di conto per ettaro il secondo anno e 16 unita' di conto per ettaro il terzo anno".

2. Il secondo comma dello stesso articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unita' di conto per il primo anno, 1.600 unita' di conto per il secondo anno e 800 unita' di conto per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

3. Analogamente, al primo comma dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "non superiore a lire 25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 42.060 unita' di conto".

4. Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "non inferiore a L. 6.250.000 e non superiore a L. 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 42.060 unita' di conto".

5. Al secondo comma dell'articolo 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "e comunque ad un importo massimo di L. 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque ad un importo massimo di 33.648 unita' di conto". E' soppresso il secondo periodo dello stesso comma.

6. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, e' concesso un contributo di 473 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unita' di conto nel primo anno, di 133 unita' di conto nel secondo, di 85 unita' di conto nel terzo e di 52 unita' di conto nel quarto".

7. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo puo' variare da un minimo di 2.600 unita' di conto ad un massimo di 7.890 unita' di conto secondo il numero degli associati e l'attivita' esercitata in comune".

Art. 12

1. Le regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonche' la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

2. Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attivita' all'allevamento zootecnico, nonche' i comuni, le comunita' montante, le universita' agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

3. L'aiuto potra' riguardare:

  1. a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di
    concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

  2. b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento
    delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonche' per i ricoveri del bestiame;

  3. c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di
    attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

  4. d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei
    pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonche' l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

  5. e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

  6. f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunita' montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonche' l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

4. La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non puo' eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 20.000 unita' di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unita' di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

5. L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potra' superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

6. I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni piu' favorevoli contenute nel precedente articolo 10, primo comma, lettera a).

7. I premi di orientamento previsti dall'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel precedente articolo 10.

8. In conformita' a quanto disposto nei precedenti commi, le regioni determineranno le modalita' e le misure degli aiuti per ogni tipo di intervento in relazione agli obiettivi indicati nei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.