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Sez. 1, Sentenza n. 805 del 25/01/2000 (Rv. 533123 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione di clausole contrattuali - Letterale - Sufficienza - Esclusione - Interpretazione complessiva delle clausole - Necessità - Comportamento delle parti anteriore alla stipulazione del contratto - Esigenze soddisfatte dalle clausole - Valutazione - Necessità - Fondamento anche alla luce del principio di buona fede - Fattispecie in tema di interpretazione di clausole concernenti la prestazione di garanzia fideiussoria.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533123-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di interpretazione di clausole contrattuali, se la formulazione letterale della dichiarazione negoziale si pone come primo, e fondamentale, elemento della operazione ermeneutica, essa va, peraltro, valutata nella sua interezza, dovendo il tenore letterale delle parole essere desunto dall'intero suo contenuto. Pertanto, le singole clausole contrattuali vanno considerate in correlazione tra loro, e valutate alla luce delle esigenze che sono destinate a soddisfare, dovendo, inoltre, aversi riguardo al comportamento tenuto dalle parti anteriormente alla stipulazione del contratto. Del resto ciò si rivela conforme al principio di buona fede, che nell'ambito contrattuale si risolve in una regola di condotta diretta ad assicurare che ciascuna delle parti adegui il proprio comportamento alla esigenza di rispondere in modo positivo alle aspettative dell'altra, operando su di un piano di reciprocità, nel senso di ampliare, ovvero di restringere, gli obblighi assunti in base alla formulazione letterale del contratto, quando farli valere nel loro tenore testuale contrasterebbe con tale principio. Ne consegue che la clausola apposta ad un contratto di fideiussione, alla stregua della quale, una volta sopraggiunto il termine finale dello stesso, il decorso di quindici giorni in assenza di richiesta di adempimento della garanzia determini la cessazione di ogni efficacia della stessa, non può essere interpretata esclusivamente secondo il suo tenore letterale, nel senso che si sia senz'altro inteso, con essa, lasciare prive di copertura obbligazioni, pur sorte nel periodo di operatività della garanzia, ma non ancora scadute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)