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Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 19/03/2015 (Rv. 634656 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - IN GENERE | Pattuizione di corresponsione anticipata del canone per un periodo superiore a tre mesi - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634656-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la pattuizione della corresponsione anticipata del canone di locazione, per un periodo superiore a tre mesi, incorre nella sanzione della nullità ai sensi degli artt. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 2-ter della legge 12 agosto 1974, 351 (applicabile "ratione temporis"), in quanto diretta ad attribuire al locatore vantaggi superiori a quelli previsti dalla disciplina legale delle locazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità della pattuizione, contestuale al contratto di locazione di un locale ad uso commerciale, di un maggior canone anticipato, a scadenza biennale, per il primo quadriennio, ed aveva conseguentemente rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal locatore).

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 ter CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)