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Sez. T, Ordinanza n. 34194 del 23/12/2024 (Rv. 673183-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE | Istanza di discussione in pubblica udienza - Notifica alle altre parti costituite - Necessità.
Stato
decisa il 2024-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673183-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 - proponibile nel termine di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. citato, nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, come anche in ulteriori memorie - deve essere notificata a cura dell'istante alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)