Sez. T, Ordinanza n. 34194 del 23/12/2024 (Rv. 673183-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE | Istanza di discussione in pubblica udienza - Notifica alle altre parti costituite - Necessità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 - proponibile nel termine di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. citato, nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni, come anche in ulteriori memorie - deve essere notificata a cura dell'istante alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)