Sez. L, Sentenza n. 3369 del 09/10/1976 (Rv. 382159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCESSUALI PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCESSUALI PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA.*
Il licenziamento intimato ai sensi dell'art 2119 cod civ, quand'anche risulti configurato, nei singoli contratti collettivi, come licenziamento disciplinare o sia comunque da considerare tale, non e nullo, ne annullabile o inefficace sol perche sia stato adottato senza l'osservanza delle garanzie processuali previste dall'art 7 della legge n 300 del 1970 per le sanzioni disciplinari.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)