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Sez. L, Sentenza n. 3369 del 09/10/1976 (Rv. 382159 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCESSUALI PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382159-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INOSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCESSUALI PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA.*

Il licenziamento intimato ai sensi dell'art 2119 cod civ, quand'anche risulti configurato, nei singoli contratti collettivi, come licenziamento disciplinare o sia comunque da considerare tale, non e nullo, ne annullabile o inefficace sol perche sia stato adottato senza l'osservanza delle garanzie processuali previste dall'art 7 della legge n 300 del 1970 per le sanzioni disciplinari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)