Sez. 1, Sentenza n. 2133 del 26/06/1987 Ud. (dep. 18/02/1988) Rv. 177654 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - BUONA FEDE - IRRILEVANZA - FONDAMENTO - CASO DI SPECIE.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - BUONA FEDE - IRRILEVANZA - FONDAMENTO - CASO DI SPECIE.*
Nel delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma senza averne fatta denuncia, a nulla rilevando la eventuale buona fede dell'agente, consistente nella dimenticanza. Questa circostanza, infatti, non può essere invocata a propria scusa perché non si configura come causa di giustificazione, sorgendo l'Obbligo della denuncia per il solo fatto di avere per un tempo apprezzabile la disponibilità materiale dell'arma. (nella specie, l'agente aveva detenuto l'arma per oltre quattro mesi senza farne denuncia per dimenticanza). (V mass n 173937).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)