Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 09/05/2007 (Rv. 597166 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore di fatto - Caratteri - Decisività - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha escluso che sia incorso in errore di fatto revocatorio il giudice di merito che abbia ritenuto - sulla base di missive promananti dalla Provincia contenenti l'impegno a pagare i canoni di locazione - l'acquiescienza tacita della convenuta alla sentenza di primo grado, che aveva accertato il subentro della Provincia al Comune in otto contratti di locazione con conseguente obbligo di pagare i canoni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)