Sez. L, Ordinanza n. 12488 del 11/05/2025 (Rv. 675620-02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Magistrati onorari - Natura subordinata del rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia - Esclusione - Sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 (C-658/18) - Rilevanza della nozione di "lavoratore" propria del diritto dell'Unione - Caratteristica - Rilevanza ai fini dell'abusiva reiterazione del contratto a termine - Sussistenza. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI - In genere.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
In tema di magistratura onoraria, pur dovendo escludersi che il rapporto di servizio del magistrato onorario sia riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria dell'abusiva reiterazione del contratto a termine assume rilevanza la nozione di "lavoratore" propria del diritto dell'Unione, come delineata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2020, in causa C-658/18, per la quale รจ essenziale che, per un certo periodo di tempo, un soggetto fornisca a un altro, sotto la direzione di quest'ultimo, prestazioni non meramente marginali e accessorie, percependo in cambio una retribuzione.
Costituzione art. 106, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)