Sez. 1, Sentenza n. 4691 del 08/05/1998 (Rv. 515275 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Impossibilità di consegna dell'atto da notificare al destinatario o ad altra persona abilitata - Conseguenze - Obblighi dell'ufficiale postale - Avviso di ricevimento - Obbligo di menzione delle formalità eseguite - Portata - Specificazione delle modalità concretamente prescelte per il rilascio di avviso al destinatario - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'art. 8 comma secondo legge 890 del 1982, nel prescrivere che l'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non gli impone l'obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, contenuta nello stesso articolo, che impone all'agente postale di fare menzione, sull'avviso di ricevimento, delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, atteso che le "formalità eseguite" da menzionare nell'avviso di ricevimento riguardano esclusivamente l'avvenuto rilascio dell'avviso, non anche la specificazione delle modalità seguite in concreto per tale rilascio, con la conseguenza che l'obbligo di legge risulta soddisfatto con l'indicazione del motivo della mancata consegna e con la menzione del deposito e dell'eseguita formalità del rilascio dell'avviso, senza necessità di specificare se esso sia avvenuto mediante affissione, ovvero mediante immissione nella cassetta della corrispondenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)