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Sez. 2, Sentenza n. 15247 del 20/07/2005 (Rv. 582920 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Prescrizioni del piano di recupero-Osservanza delle norme previste dal piano regolatore generale-Necessità-Fondamento-Conseguenze in materia di distanze legali-Autorizzazione comunale all'edificazione- Rapporti fra privati-Rilevanza-Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582920-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani di recupero formati ai sensi dell'art. 28 della legge n. 457 del 1978 per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale sono soggette all'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale quali norme di grado superiore, sicchè, in caso di interventi edilizi previsti dal detto piano di recupero, non è ammissibile la deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali in tema di distanze tra costruzioni; d'altra parte, la esistenza di una autorizzazione da parte del Comune alla edificazione, facendo salvi i diritti dei terzi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)