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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1750 del 27/01/2021 (Rv. 660228 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Comprovato rischio di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo in caso di rimpatrio - Rilevanza - Mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento da parte del richiedente - Preclusione al riconoscimento della condizione di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660228-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale o lavorativo nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da ritenere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)