Sez. 1, Sentenza n. 921 del 23/03/1968 (Rv. 332266 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - MUTUO - INDIVIDUALE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO PREDISPOSTO DALLA COOPERATIVA DOPO LA STIPULA DEL MUTUO INDIVIDUALE - IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI AL LIBERO GODIMENTO DEI SINGOLI ALLOGGI - ILLEGITTIMITA - LIMITI- CLAUSOLA DI REGOLAMENTO CONDIZIONANTE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CONCEDERE L'ALLOGGIO IN LOCAZIONE E DI OSPITARVI OLTRE UN BREVE PERIODO DI TEMPO PERSONE ESTRANEE AL NUCLEO FAMILIARE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - MUTUO - INDIVIDUALE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO PREDISPOSTO DALLA COOPERATIVA DOPO LA STIPULA DEL MUTUO INDIVIDUALE - IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI AL LIBERO GODIMENTO DEI SINGOLI ALLOGGI - ILLEGITTIMITA - LIMITI- CLAUSOLA DI REGOLAMENTO CONDIZIONANTE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CONCEDERE L'ALLOGGIO IN LOCAZIONE E DI OSPITARVI OLTRE UN BREVE PERIODO DI TEMPO PERSONE ESTRANEE AL NUCLEO FAMILIARE.*
I regolamenti di condominio predisposti dalle cooperative edilizie dopo la stipulazione dei mutui individuali, non possono imporre ai soci assegnatari limitazioni al libero godimento dell'alloggio di cui essi sono divenuti proprietari, a meno che essi non siano stati approvati all'unanimita, o non si tratti di limitazioni dirette ad evitare alterazione di destinazione delle cose comuni o pregiudizio ai concorrenti diretti di uso spettanti agli altri condomini. (nella specie e stata ritenuta illegittima la clausola di un regolamento, approvato con deliberazione maggioritaria, che condizionava al consenso della cooperativa ed al pagamento di un canone a favore di questa facolta di concedere l'alloggio in locazione e di ospitarvi oltre un breve periodo di tempo persone estranee al nucleo familiare).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)