Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
Testo vigente
Art. 40
1. Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto Ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
2. La domanda e' redatta sul modulo fornito dall'istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verita'.
3. La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36.
Art. 41
1. L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:
1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;
2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;
3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;
4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
5) quando il disoccupato non abbia, rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.
2. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o piu' delle ipotesi previste dal presente articolo.
Art. 42
1. Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilita' distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177.
Art. 43
1. All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennita' di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1915, n. 177, e col concorso dello Stato.
2. Per l'anno finanziario 1948-49 lo Stato versera' all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire cinque miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sara' determinato nella legge del bilancio.
Art. 44
1. Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione dei suo stato di disoccupazione e' punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
2. Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata e' ridotta a sei mesi.
3. Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, e' applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.
Titolo IV. Addestramento professionale
Capo I. Disposizioni generali
Art. 45
1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalita' stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonche' l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'.
Capo II. Corsi per disoccupati
Art. 46
1. I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacita' tecniche, adattandole alla necessita' della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilita' di emigrazione.
2. Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attivita' professionale oggetto del corso.
3. I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi piu' progrediti di eguale durata, per gli stessi allievi che abbiano frequentato 1 corsi di addestramento.
Art. 47
1. I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonche' da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380.
Art. 48
1. I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonche' le indennita' per gli allievi previste dal presente titolo.
2. L'autorizzazione e' data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
3. La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali e' demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
4. Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.
Art. 49
1. L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.
2. Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Art. 50
1. I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi.
Art. 51
1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalita' per il funzionamento dei corsi per disoccupati.
Art. 52
1. Nelle localita' e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di eta' inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.
2. Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata, effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.
3. Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, ne' l'indennita' giornaliera di disoccupazione, ne' il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purche' siano a carico.
4. I lavoratori che abbiano frequentato con regolarita' e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000.
5. Il predetto attestato, a parita' di altre condizioni, da' diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.
6. I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.
Capo III. Corsi aziendali di riqualificazione
Art. 53
1. Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalita' per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera, alle proprie possibilita' funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di eta' non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessi desiderino di frequentarli. Analogamente piu' imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purche' i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilita' della gestione dei corsi e' assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.
Art. 54
1. Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunita' del corso e sulla razionalita' della sua organizzazione.
2. La facolta' del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione e' esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.
Art. 55
1. I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attivita' secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
2. Al termine del corso i non qualificati sono licenziati, i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilita'. Alle prove di fine corso presenziera' un tecnico designato dalla Commissione provinciale.
Art. 56
1. Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, e' corrisposta, l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sara' corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla, integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva, Cassa degli assegni familiari.
2. Ad essi non spetta il premio finale di L. 3000.
3. Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi la spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonche' quelle per l'indennita' di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.
Capo IV. Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane
Art. 57
1. Sul fondo costituito ai sensi dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non piu' di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarieta' sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.
2. Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1 gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.
3. I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.
Art. 58
1. Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneita' all'insegnamento dei mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.
2. Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:
a) l'elenco dei mestieri per cui e' ammessa l'iscrizione nei registri;
b) le modalita' per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneita' delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;
c) le modalita' necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.
Capo V. Cantieri-scuola
Art. 59
1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'.
2. Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, e' demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.
3. I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresi' l'assistenza tecnica, ai detti cantieri.
4. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalita' organizzative dei cantieri-scuola.
Art. 60
1. Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, puo' chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facolta' di concederla. La stessa concessione puo' essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.
2. Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni e' consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno e' disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
3. Alle spese occorrenti per le indennita' di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori e' provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilita', di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, e' provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.