Sez. 1, Sentenza n. 8427 del 21/06/2000 (Rv. 537868 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Conseguenze processuali in tema di legittimazione attiva e passiva - Regione Veneto - Legge regionale n. 55 del 1994 - Legittimazione alle impugnazioni - Del D.G. dell'Azienda USL nella qualità di organo liquidatorio della USL soppressa - Sussistenza - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Nei procedimenti instaurati da (o nei confronti di) una USL ubicata nella regione Veneto prima della sua soppressione, legittimato all'impugnazione deve ritenersi il D.G. della subentrata Azienda USL, nella sua qualità di organo liquidatorio della soppressa USL, tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti proposta nel vigore della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 (entrata in vigore prima della legge statale 724/94, il cui art. 6 ha fatto divieto alle regioni di far gravare sulle neocostituite ASL i debiti pregressi delle soppresse USL). (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 89 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 14/09/1994 num. 55, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)