diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2517 del 06/07/1976 (Rv. 381316 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC) - ATTIVITA DI CUSTODIA DEI LOCALI DELL'IMPRESA - COMPENSO - ALLOGGIO NEI LOCALI DELL'IMPRESA - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONFIGURABILITA - ONERE DI COMODATO DELL'ALLOGGIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381316-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC) - ATTIVITA DI CUSTODIA DEI LOCALI DELL'IMPRESA - COMPENSO - ALLOGGIO NEI LOCALI DELL'IMPRESA - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONFIGURABILITA - ONERE DI COMODATO DELL'ALLOGGIO - ESCLUSIONE.*

Qualora il godimento di un alloggio, facente parte dei locali dell'impresa, risulti costituire compenso per un'attivita di custodia di quei locali, inserita nell'ambito della complessiva organizzazione dell'impresa e come tale utilizzata dall'imprenditore, la predetta attivita non puo essere qualificata come Onere apposto ad un contratto di comodato dell'alloggio, anziche come prestazione di lavoro subordinato. Infatti, l'indicato vincolo di sinallagmaticita fra il godimento dell'immobile e la prestazione del servizio di custodia e incompatibile con il carattere essenzialmente gratuito del rapporto di comodato, ancorche modale. (V 638/71, mass n 350357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)