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Sez. 5 - , Ordinanza n. 535 del 14/01/2021 (Rv. 660236 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | IVA - Leasing immobiliare - Regime di sospensione dell’imposta ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660236-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

Il contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un'area fabbricabile implica il trasferimento all'utilizzatore della disponibilità economica dell'immobile ed è equiparabile all'acquisto di beni e non di servizi, dovendosi interpretare la normativa nazionale in tema di imposta armonizzata alla luce della "ratio" desumibile dalle direttive eurounitarie (improntate a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma). Ne consegue l'inapplicabilità del regime di sospensione di imposta di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, giusta l'esclusione di cui al comma 1, lett. c, della menzionata disposizione.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 26/11/2006 num. 112 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)