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Sez. 3, Sentenza n. 34212 del 01/07/2010 Ud. (dep. 22/09/2010) Rv. 248230 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Accordo preventivo dei partecipi - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248230-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)