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Sez. U, Ordinanza n. 14389 del 21/06/2007 (Rv. 598018 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Provvedimento cautelare di rigetto per difetto di giurisdizione - Mancata instaurazione giudizio di merito - Regolamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598018-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto successivamente alla reiezione di un'istanza cautelare per difetto di giurisdizione del giudice ordinario non seguita dall'instaurazione di una causa di merito, non potendo proporsi il regolamento in relazione ad una vertenza ipotetica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 690 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)