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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 209 del 2012

Decisione
decisa il 2012-07-18, depositata il 2012-07-24
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:209
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 36569

  • Corte costituzionale
  • Pronunce
  • Errori materiali contenuti nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 234 del 2008
  • Correzione.
Leggi la massima
È disposta la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 234 del 2008. Pertanto, nell'epigrafe dopo le parole «iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2007 e» il termine «pubblicate» deve ritenersi sostituito dal termine «pubblicata»; nel dispositivo, dopo l'espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», deve intendersi espunta la locuzione «l'illegittimità costituzionale».

Norme impugnate

  • art. 32 norme integrative giudizi davanti alla Corte cost 7 ottobre 2008

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 234 del 23-27 giugno 2008. Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.
punto 1
Considerato che nell'epigrafe della sentenza n. 234 del 2008 dopo le parole «iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2007 e» risulta riportato per mero errore materiale il termine «pubblicate», in luogo di «pubblicata»; e che, sempre per mero errore materiale, nel dispositivo, dopo la espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», è riportata la locuzione «l'illegittimità costituzionale»; ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali suddetti.
punto 2
Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 234 del 2008, siano corretti i seguenti errori materiali: nell'epigrafe dopo le parole «iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2007 e» il termine «pubblicate» deve ritenersi sostituito dal termine «pubblicata»; nel dispositivo, dopo la espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», deve intendersi espunta la locuzione «l'illegittimità costituzionale». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze