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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 22 del 1976

Decisione
decisa il 1976-01-15, depositata il 1976-01-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:22
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8172

  • Assistenza e previdenza
  • Pensioni
  • Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
  • Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, secondo comma, e legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25, primo e secondo comma
  • Ambito e condizioni per la riversibilità
  • Assunta violazione dell'art. 3 della costituzione
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale, in tema di pensioni di riversibilità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 - che subordina la pensione al requisito di invalidità al lavoro della vedova non ultrasessantenne - e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - che prevede come ulteriore requisito per il trattamento pensionistico ivi previsto la decorrenza della pensione dall'1 gennaio 1970 o da data successiva - già dichiarate non fondate con sent. n. 33 del 1975. - v. Sent. n. 33 del 1975, Ord. n. 183 del 1975.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 marzo 1974 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Martinelli Cleope e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974; 2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Galli Maria vedova Pelloni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974; 3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1975 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Bigi Italina, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975. Visti gli atti di costituzione di Martinelli Cleope, di Galli Maria e di Bigi Italina; udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è stata sollevata dal pretore di Modena, con le prime due ordinanze indicate in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui subordina all'inabilità al lavoro della vedova non ultrasessantenne del coltivatore diretto, mezzadro o colono, la riversibilità della pensione; e dell'art. 25, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui condiziona alla decorrenza della pensione dalla data 1 gennaio 1970 o data successiva l'estensione alla vedova di coltivatore diretto, mezzadro o colono, del trattamento di riversibilità, nonché del secondo comma dello stesso art. 25, che, in difetto delle condizioni suddette, prevede il meno favorevole trattamento di cui all'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 1047 del 1957; che, ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, identica questione è stata sollevata, limitatamente all'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, dal tribunale di Reggio Emilia.
punto 2
Considerato che le questioni sono state già dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n. 33 del 1975 (vedasi anche l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 143 del 1975); che non vengono addotti argomenti nuovi o profili diversi, sicché questa Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarate non fondate con sentenza n. 33 del 1975. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICUELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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