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Sez. 2, Sentenza n. 62 del 11/01/1968 (Rv. 330884 - 01)

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - IN GENERE- USUFRUTTO DI PIANO O DI PORZIONE DI PIANO DI EDIFICIO IN CONDOMINIO - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI CONCERNENTI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOSTE DALL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ORDINARIA MANUTENZIONE - DIRITTO DI VOTO.*
Stato
decisa il 1968-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330884-01

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - IN GENERE- USUFRUTTO DI PIANO O DI PORZIONE DI PIANO DI EDIFICIO IN CONDOMINIO - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI CONCERNENTI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPOSTE DALL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ORDINARIA MANUTENZIONE - DIRITTO DI VOTO.*

La norma del capoverso dell'art. 1004 cod.civ., secondo cui, per quanto riguarda la ripartizione delle spese tra usufruttuario e proprietario, sono poste a carico del primo, oltre le spese di manutenzione ordinaria della cosa, anche quelle per le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, trova applicazione nei rapporti fra usufruttuario e proprietario, ma non nei rapporti esterni. Dalla predetta norma non puo desumersi pertanto che, in eccezione a quanto previsto dall'art. 67 disp. Attuaz. Cod.civ., spetti all'usufruttuario, anziche al proprietario, il diritto di voto nelle delibere condominiali riguardanti opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni di un edificio allorche tali opere siano rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)