Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 437 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3749
- Armi e materie esplodenti
- Detenzione abusiva
- Detenzione conseguente a successione ereditaria
- Previsione di unica sanzione indifferenziata indipendentemente dalla circostanza che l'arma sia stata o meno denunciata dal de cuius
- Manifesta infondatezza della questione.
- Artt. 2 e 7, l. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati ex lege 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, l. 18 aprile 1975 n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, l. n. 110 cit.
- Artt. 3 e 97 Cost.
Leggi la massima
La denuncia della detenzione di armi è destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicché, in caso di omissione, è irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione già illegale di arma e comminano sanzioni più gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982
Norme impugnate
- art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895
- legge 14 ottobre 1974, n. 497
- art. 10, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
- art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
- art. 10, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
- art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) in relazione agli artt. 2 e 10, secondo e quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal Tribunale di Rovigo, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Rovigo con ordinanza del 18 giugno 1981 (n. 554 del reg. ord.1981) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, secondo e quarto comma, della stessa legge n. 110 del 1975, in quanto non diversificano nelle sanzioni penali la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione di un'arma illegale ed a quella di chi succede nella detenzione di una collezione di armi, per l'omessa richiesta delle cui autorizzazioni è prevista solo una contravvenzione;
punto 2
Considerato che la parificazione delle prime due fattispecie è palesemente ragionevole in quanto la denuncia della detenzione d'armi è destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, talché è irrilevante una precedente eventuale denuncia da parte di un altro soggetto;
che, per quanto riguarda la comparazione della situazione di chi riceva una collezione d'armi e quella di chi detenga abusivamente armi, questa Corte ha ritenuto il concorso formale di reati, con sentenza n. 199 del 1982, con la quale inoltre ha escluso il contrasto della normativa impugnata con l'art. 97 Cost.;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come risultano modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 10, secondo e quarto comma, della stessa legge n. 110 del 1975, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze