Sez. 2, Sentenza n. 14801 del 04/03/2003 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224758 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato - Effetti processuali limitatamente alla perseguibilità a querela del reato di truffa - Esclusione - Condizioni - Reato commesso anteriormente alla trasformazione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, in quanto in materia processuale vige il principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)