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Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

Art. 46 Verbale del procedimento orale e dell'istruzione

1. Del procedimento orale e dell'istruzione si redige un verbale che riporta i principali elementi del procedimento orale e dell'istruzione, le dichiarazioni rilevanti delle parti, le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti nonché il risultato dei sopralluoghi.

2. Il verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte è letto o sottoposto ai medesimi affinché lo possano esaminare. L'esecuzione di questa formalità e l'approvazione del verbale da parte della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualora il verbale non venga approvato si annotano le obiezioni sollevate.

3. Il verbale è firmato dal funzionario che lo ha redatto e dal funzionario che ha condotto il procedimento orale o l'istruzione.

4. Le parti ricevono copie del verbale.

5.

L'Ufficio rilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione del procedimento orale in forma dattiloscritta o in forme a lettura elettronica.

Il rilascio della trascrizione della registrazione è subordinato al pagamento delle spese sostenute dall'Ufficio per la trascrizione stessa. Le spese sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

Capo IX. Notifiche

Art. 47 Disposizioni generali sulle notifiche

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall'Ufficio si effettuano con l'originale del documento da notificare o con una copia autenticata dall'Ufficio o recante il bollo dell'Ufficio ovvero in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti.

2. La notifica avviene:

  1. a) per posta a norma dell'articolo 48;

  2. b) mediante consegna a mano a norma dell'articolo 49;

  3. c) mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio a norma dell'articolo 50;

  4. d) mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione a norma dell'articolo 51;

  5. e) mediante pubblicazione a norma dell'articolo 52.

3. Le comunicazioni tra l’Ufficio e l’Ufficio internazionale hanno luogo secondo modalità e formati concordati reciprocamente, se possibile mediante strumenti elettronici. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.

Art. 48 Notifica per posta

1.

Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell'Ufficio prescrive tale forma di notifica.

Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga altrimenti.

Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.

2.

Le notifiche a destinatari che non hanno il domicilio, la sede od uno stabilimento nella Comunità e che non hanno nominato un rappresentante a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio.

La notifica si considera effettuata all'atto dell'invio.

3.

La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all'invio salvo che la lettera non venga recapitata o venga recapitata successivamente.

In caso di contestazione spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito nonché all'occorrenza la data dello stesso.

4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.

5. Se ed in quanto non è disciplinata dai paragrafi da 1 a 4, la notifica per posta è soggetta alla legislazione dello Stato sul cui territorio è effettuata.

Art. 49 Notifica mediante consegna a mano

La notifica può essere effettuata nei locali dell'Ufficio mediante consegna a mano, contro ricevuta, del documento da notificare al destinatario.

Art. 50 Notifica mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio

Per i destinatari per i quali è stata costituita presso l'Ufficio una casella postale la notifica può avvenire anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito è data notizia scritta nel fascicolo. Nel documento è annotata la data in cui è stato effettuato il deposito. La notifica si considera effettuata il quinto giorno successivo al deposito.

Art. 51 Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione

1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo l'originale del documento da notificare od una copia ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1. Il presidente determina le modalità di tale forma di notifica.

2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

Art. 52 Notifica mediante pubblicazione

1.

Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se la notifica a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, è risultata impossibile anche dopo il secondo tentativo dell'Ufficio, la notifica avviene mediante pubblicazione.

La notifica è pubblicata almeno nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari.

2. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della pubblicazione nonché la data dalla quale decorre il periodo di un mese al termine del quale il documento si considera notificato.

Art. 53 Notifica al rappresentante

1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a termini dell'articolo 61, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.

2. Se per una parte sono stati designati più rappresentanti è sufficiente la notifica ad uno di essi, a meno che per le notifiche non sia stato indicato un apposito indirizzo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).

3. Se più parti hanno designato un rappresentante comune è sufficiente che il documento sia notificato a quest'ultimo in un unico esemplare.

Art. 54 Correzione d'irregolarità della notifica

Quando un documento è pervenuto al destinatario, ma l'Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall'Ufficio come data di ricezione.

Art. 55 Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti

I documenti presentati dalle parti che contengano proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia a proposte sostanziali devono essere notificati d'ufficio alle altre parti; la notifica non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l'adozione della decisione.

Capo X. Termini

Art. 56 Computo dei termini

1. I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.

2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato.

3. Il termine di uno o più anni scade nel mese corrispondente per denominazione e nel giorno corrispondente per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese corrispondente dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese dell'anno di scadenza.

4. Il termine di uno o più mesi scade nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se il giorno in cui si è prodotto l'evento è l'ultimo giorno del mese o se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno del mese di scadenza.

5. Il termine di una o più settimane scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

Art. 57 Durata dei termini

1.

I termini che l'Ufficio deve stabilire in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno della Comunità; in tutti gli altri casi non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei.

Se le circostanze lo giustificano l'Ufficio può prorogare i termini a richiesta dell'interessato presentata prima della scadenza del termine originario.

2. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga del termine all'accordo delle altre parti.

Art. 58 Scadenza dei termini in casi speciali

1.

Se il termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l'Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria.

Prima dell'inizio di ciascun anno civile il presidente dell'Ufficio fissa i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti.

2.

Se il termine scade in un giorno in cui un'interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione impedisca la distribuzione della posta in uno Stato membro o tra uno Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo d'interruzione o della turbativa per le parti che hanno il domicilio o la sede nello Stato di cui trattasi o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in tale Stato.

Nel caso in cui lo Stato di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Ufficio il primo comma si applica a tutte le parti.

La durata del periodo di cui al primo comma è stabilita dal presidente dell'Ufficio.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 6/2002 o dal presente regolamento per gli atti da compiere presso gli uffici di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 6/2002.

4.

In caso di ritardo delle notifiche dell'Ufficio relative all'indicazione della scadenza dei termini dovuto a circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi che abbiano interrotto o perturbato il normale funzionamento dell'Ufficio, gli atti che devono essere compiuti entro i termini possono essere validamente compiuti entro un mese a decorrere dalla notifica effettuata con ritardo.

L'inizio e la fine dell'interruzione o della turbativa sono determinati dal presidente dell'Ufficio.

Capo XI. Interruzione del procedimento e rinuncia alla riscossione forzata

Art. 59 Interruzione del procedimento

1.

Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto:

  1. a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro;

  2. b) se il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio in seguito ad un'azione intentata contro i suoi beni;

  3. c) in caso di decesso od incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero se motivi giuridici gli rendono impossibile proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio in seguito ad un'azione intentata contro i suoi beni.

Qualora tuttavia gli eventi di cui alla lettera a) del primo comma non producano effetti sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002, il procedimento è interrotto soltanto a richiesta del rappresentante.

2. Se conosce l'identità della persona autorizzata a proseguire dinanzi ad esso il procedimento nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), l'Ufficio comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di un preciso termine.

3.

Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c), il procedimento viene ripreso quando l'Ufficio è informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l'Ufficio ha notificato alle altre parti l'annuncio della nomina di un nuovo rappresentante del titolare del disegno o modello.

Se entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente od al titolare del disegno o modello che:

  1. a) nei casi in cui si applica l'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario si considererà ritirata se l'annuncio non verrà fatto nei due mesi che seguono la comunicazione stessa; ovvero

  2. b) nei casi cui non si applica l'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 il procedimento è ripreso con il richiedente o con il titolare del disegno o modello a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.

4. I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.

Art. 60 Rinuncia alla riscossione forzata

Il presidente dell'Ufficio può disporre la rinuncia alla riscossione forzata di una somma dovuta quando questa è esigua o la riscossione è troppo incerta.

Capo XII. Rappresentanza

Art. 61 Designazione del rappresentante comune

1.

Se la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario è depositata da più persone e non viene designato un rappresentante comune si considera rappresentante comune il richiedente citato per primo nella domanda.

Se tuttavia uno dei richiedenti è tenuto a designare un rappresentante professionale, si considera rappresentante comune quest'ultimo a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un rappresentante professionale.

Il primo e secondo comma si applicano altresì ai terzi che intervengano congiuntamente per presentare una richiesta di dichiarazione di nullità nonché ai contitolari del disegno o modello comunitario registrato.

2.

Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Qualora applicazione di tali disposizioni risulti impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se questo invito non viene accolto, il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.

Art. 62 Procura

1.

Gli avvocati ed i rappresentanti professionali iscritti negli elenchi conservati dall'Ufficio a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 6/2002 possono depositare presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

Il deposito di tale procura è obbligatorio qualora lo richiedano espressamente l'Ufficio o, se al procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio partecipino più parti, una delle parti.

2. I dipendenti che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono tenuti a depositare presso l'Ufficio una procura firmata, da inserire nel fascicolo.

3. La procura può essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essa può riguardare una o più domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari, oppure consistere in un'autorizzazione generale che consenta al rappresentante di compiere tutti gli atti procedurali dinanzi all'Ufficio per conto della parte interessata.

4. Qualora sia obbligatorio a norma dei paragrafi 1 o 2, il deposito della procura deve aver luogo entro il termine fissato dall'Ufficio. Se la procura non viene presentata entro il termine stabilito il procedimento prosegue con il rappresentato. Senza l'approvazione del rappresentato gli atti compiuti dal rappresentante si considerano non avvenuti, fatta eccezione per la presentazione della domanda. Rimane impregiudicata l'applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli atti di revoca delle procure.

6. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua ad essere considerato tale fino a quando l'estinzione della procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

7. Salvo disposizione contraria dell'atto di procura, la morte del rappresentato non determina l'estinzione della procura stessa nei confronti dell'Ufficio.

8. Se una parte ha nominato più rappresentanti, questi hanno la facoltà di agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante qualsiasi disposizione contraria della procura.

9. La procura conferita ad un'associazione di rappresentanti si presume conferita a ciascun rappresentante che possa dimostrare di svolgere la propria attività in seno all'associazione stessa.

Art. 63 Rappresentanza

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato.

Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata dal rappresentato.

Art. 64 Modifica dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti per i disegni e modelli

1. Il rappresentante professionale viene radiato dallo speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni o modelli di cui all'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002 qualora ne faccia richiesta.

2. Il rappresentante viene radiato d'ufficio dall'elenco:

  1. a) in caso di decesso o d'incapacità legale;

  2. b) se non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro, a meno che il presidente dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002;

  3. c) se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunità;

  4. d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. L'iscrizione del rappresentante professionale è sospesa su iniziativa dell'Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux o all'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro di cui all'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. Qualora presenti una richiesta in tal senso a norma dell'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, chiunque sia stato radiato dall'elenco dei rappresentanti professionali vi viene nuovamente iscritto se non sussistono più le condizioni per la radiazione.

5. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3 l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.

6. Le modifiche dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in materia di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Capo XIII. Comunicazioni scritte e moduli

Art. 65 Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi

1. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2, la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e qualsiasi altra domanda o dichiarazione contemplata dal regolamento (CE) n. 6/2002 come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio è presentata come segue:

  1. a) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione mediante invio per posta, consegna di persona o trasmissione con altri mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati;

  2. b) inviando per telecopia un originale firmato, a norma dell'articolo 66; ovvero

  3. c) servendosi di mezzi elettronici di comunicazione a norma dell'articolo 67.

2. Qualora il richiedente si avvalga della facoltà di presentare un campione del disegno o modello, conferitagli dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda ed il campione sono presentati all'Ufficio in plico unico nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Qualora la domanda ed il campione, ovvero i campioni in caso di domanda multipla, non vengano presentati in plico unico l'Ufficio non attribuisce una data di deposito fino a quando l'ultimo elemento non sia pervenuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Art. 66 Comunicazioni mediante telecopia

1.

Se la domanda di registrazione del disegno o modello presentata mediante telecopia contiene una riproduzione del disegno o modello a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, che non soddisfa le condizioni stabilite da tale articolo, all'Ufficio deve essere fornita una riproduzione idonea alla registrazione e pubblicazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

Se la riproduzione perviene all'Ufficio entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della telecopia, la domanda si considera pervenuta all'Ufficio alla data in cui è pervenuta la telecopia.

Se la riproduzione perviene all'Ufficio dopo la scadenza di detto termine la domanda si considera pervenuta all'Ufficio alla data in cui è pervenuta la riproduzione.

2.

L'Ufficio informa il mittente qualora la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, richiedendogli di effettuare entro un preciso termine la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la presentazione dell'originale a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricevimento della ritrasmissione o dell'originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale, fermo restando che, qualora i difetti riguardino l'attribuzione della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello, si applicano le disposizioni relative alla data di deposito.

Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito la comunicazione si considera non ricevuta.

3. Le comunicazioni inviate all'Ufficio mediante telecopia si considerano debitamente firmate se sulla telecopia compare la riproduzione della firma.

4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire condizioni supplementari per l'invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per quanto riguarda l'attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.