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Sez. U, Sentenza n. 5872 del 13/04/2012 (Rv. 622301 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Disciplina della "translatio iudicii" di cui all'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Applicazione retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622301-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La disciplina della "translatio iudicii", di cui all'art. 59 della legge n. 69 del 2009, nella sua valenza di delimitazione dei poteri processuali, non può essere applicata per disciplinare i poteri delle parti che sono stati esercitati in un momento del processo in cui essa non era in vigore, e quindi retroattivamente, giacché il regime degli atti compiuti nel processo dalla parte in base ai poteri che le sono attribuiti, quanto a validità ed effetti, è regolato dalla norma in vigore al tempo in cui l'atto è stato compiuto.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)