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Sez. U, Ordinanza n. 9956 del 12/04/2024 (Rv. 670670-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Consulenza in materia di investimenti finanziari - Azione di responsabilità contrattuale di cliente italiano nei confronti di consulente svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670670-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione, in una controversia relativa a un contratto, concluso in Italia tra un soggetto ivi domiciliato e un soggetto domiciliato nella Confederazione Svizzera, avente a oggetto la prestazione da parte di quest'ultimo del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari in favore del cliente domiciliato in Italia, riguardante una o più operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari, va affermata la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del criterio di collegamento dettato dell'art. 5, par. 1, lett. b), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, dovendosi fare riferimento al luogo in cui la prestazione del servizio di consulenza è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, in rapporto all'obbligo di informazione da fornire al cliente, caratterizzante il contratto.

Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 430, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 5 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)