Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 73 del 1965
Massime (2)
Massima n. 2441
- Corte costituzionale
- Procedimento dinanzi alla corte costituzionale
- Esenzione da tasse di ogni specie. patrocinio dinanzi alla corte costituzionale
- R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, art. 4, secondo comma
- Sopravvenute norme che impongono la corresponsione di contributi a fini di previdenza e assistenza forense
- Questione di legittimità costituzionale sollevata pregiudizialmente dalla corte nei confronti delle leggi 5 luglio 1965, n. 798, e 25 febbraio 1963, n. 289, per violazione del principio della gratuità degli atti dei giudizi dinanzi alla corte stessa.
Leggi la massima
Il principio costituzionale della gratuità assoluta degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale si desume dagli artt. 134 e 137, della Costituzione, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, ed è recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265. (Nella specie, la Corte solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi 5 luglio 1965, n. 798, e 25 febbraio 1963, n. 289 per violazione del principio).
Norme impugnate
- art. 4 r.d.l. 5 marzo 1942, n. 186
- legge 25 febbraio 1963, n. 289
- legge 5 luglio 1965, n. 798
Parametri
Massima n. 2442
- Competenza della corte costituzionale
- Potere di sollevare di ufficio una questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio già promosso in via incidentale
- Condizioni.
Leggi la massima
Le ragioni che giustificano il principio secondo il quale si può sollevare, anche di ufficio, in un giudizio per conflitto di attribuzione la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto, valgono pure rispetto ad ogni altro procedimento davanti alla Corte, potendosi presentare anche in tali altri giudizi la necessità di risolvere una questione di legittimità costituzionale pregiudiziale alla definizione della questione principale in questa sede, come strumentale alla decisione. - O. nn. 22/1960; 57/1961.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del R.D.L.5 marzo 1942, n. 186, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno sul ricorso di Costantini Oscar contro l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato;
punto 1
Ritenuto che la Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 5 marzo 1942, n. 186, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
che si è costituita l'Amministrazione delle finanze dello Stato, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 4 agosto 1964;
che recentemente è stata emanata la legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale modifica, fra l'altro, la legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la previdenza e assistenza forense, imponendo la corresponsione di un contributo da parte dei procuratori o degli avvocati che esercitano il proprio ministero presso vari organi ivi menzionati, fra i quali la Corte costituzionale (art. 2), nonché un contributo per le sentenze della Corte costituzionale (art. 3), mediante l'applicazione di marche a cura della cancelleria ed a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese;
punto 2
Considerato che si presenta come pregiudiziale alla pronuncia nell'attuale giudizio la questione se le disposizioni or citate siano in tutto o in parte legittime in riferimento al principio costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;
che la risoluzione di tale questione appare come necessaria, in quanto strumentale, ai fini della definizione della causa in questa sede, giacché occorre stabilire se gli adempimenti imposti dalle disposizioni richiamate producano effetti sullo svolgimento delle funzioni della Corte;
che la Corte ha ritenuto che si possa sollevare in via incidentale, anche di ufficio, in un giudizio per conflitto di attribuzione la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto (ordinanze 5 aprile 1960, n. 22, e 10 novembre 1961, n. 57). E le ragioni che giustificano tale principio nei giudizi per conflitto di attribuzione valgono pure rispetto ad ogni altro procedimento davanti alla Corte, potendosi presentare anche in tali altri giudizi la necessità di risolvere una questione di legittimità costituzionale pregiudiziale alla definizione della questione principale in questa sede, come strumentale alla decisione;
che la questione non appare manifestamente infondata;
che sussistono ragioni di urgenza, poiché la questione sollevata con la presente ordinanza si riflette sulla generalità dei giudizi di questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense, nella parte in cui vengono menzionati i procedimenti davanti alla Corte costituzionale e le sentenze della stessa Corte, in riferimento al principio costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;
ordina il rinvio del presente giudizio da trattarsi congiuntamente con la questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
ordina che a cura della cancelleria di questa Corte la presente ordinanza sia notificata alla parte costituitasi nel giudizio in questa sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; e sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
assegna alla parte il termine di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
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