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Sez. 1, Sentenza n. 3354 del 05/06/1985 (Rv. 441021 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINE DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ - ART. 2 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 15 APRILE 1958 - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441021-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINE DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ - ART. 2 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 15 APRILE 1958 - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE.*

L'art. 2 della convenzione dell'Aja 15 aprile 1958, sul riconoscimento delle sentenze straniere concernenti gli obblighi alimentari verso i figli minori, resa esecutiva con legge 4 agosto 1960, n. 918, al pari dell'art. 797, n. 2, cod. proc. civ., rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice della delibazione - non censurabile in Sede di legittimità se non per vizio di motivazione - l'accertamento circa la congruità del termine di comparizione assegnato al convenuto nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza straniera. Tale apprezzamento deve essere compiuto in piena indipendenza sia rispetto alle norme processuali italiane che a quelle straniere le quali norme, pertanto, possono fornire soltanto criteri orientativi di valutazione e non precetti vincolanti per il giudice della delibazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958 num. 2, Legge 04/08/1960 num. 918

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)