Sez. 2, Sentenza n. 1291 del 08/09/1970 (Rv. 346992 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - SERVITU A CARICO DI UN FONDO DA ACQUISTARE - CONVENZIONE COSTITUTIVA - EFFICACIA OBBLIGATORIA E REALE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - SERVITU A CARICO DI UN FONDO DA ACQUISTARE - CONVENZIONE COSTITUTIVA - EFFICACIA OBBLIGATORIA E REALE.*
Il secondo comma dell'art 1029 ammette la Costituzione di una servitu prediale a carico di un fondo da acquistare e dispone che, in tale ipotesi, la Costituzione della servitu ha effetto dal giorno dell'acquisto del fondo servente. Cio importa che la convenzione costitutiva ha effetti tanto obbligatori quanto reali e che, mentre l'effetto obbligatorio si produce immediatamente, quello reale segue al verificarsi dell'acquisto della proprieta del fondo. (V 712, 68 mass n 331941).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)